DELLA GILDA DEGLI
INSEGNANTI DI MESSINA
APPROVATO DAL CONGRESSO
PROVINCIALE DI MESSINA
MERCOLEDI' 3 MAGGIO 2006
Art.
1 – Organismi provinciali.
Gli
organismi provinciali della Gilda degli Insegnanti di
Messina sono:
1.
L’Assemblea
Provinciale degli Iscritti.
2.
Il
Coordinatore Provinciale (eletto dall’Assemblea Provinciale).
3.
La
Direzione Provinciale (eletta dall’Assemblea Provinciale).
4.
Il
Collegio dei Probiviri (tre effettivi e due supplenti eletti dall’A. P.).
5.
Il
Collegio dei Revisori dei Conti (tre effettivi e due supplenti eletti dall’A.
P.).
6.
Il
Tesoriere Provinciale (eletto dalla Direzione Provinciale).
7.
I
Delegati all’Assemblea Nazionale (nominati dalla Direzione Provinciale).
8.
Il
Vice-Coordinatore (nominato dalla Direzione Provinciale).
9.
Il
segretario verbalizzante (nominato dalla Direzione Provinciale).
10.
Il
Consiglio Provinciale (nominato dal Coordinatore Provinciale).
Art.
2 – L’Assemblea Provinciale degli iscritti.
1.
Hanno
diritto a partecipare all’Assemblea Provinciale tutti i docenti iscritti alla
Gilda entro il mese che precede l’Assemblea Provinciale.
2.
All’inizio
della riunione il Coordinatore Provinciale, d’intesa con la Direzione
Provinciale, propone i nomi del Presidente, del Segretario dell’Assemblea e,
se l’Assemblea ha funzione di Congresso, anche di uno scrutatore.
3.
Subito
dopo l’Assemblea Provinciale approva, su proposta
della Direzione Provinciale, l’ordine del giorno e il regolamento in base al
quale si svolgeranno i suoi lavori.
4.
Le
proposte sono votate per alzata di mano.
5.
Non è
ammessa delega per votare.
6.
Le
delibere sono approvate dal 50% + 1 dei presenti.
Art.
3 – Convocazione dell’Assemblea Provinciale degli iscritti.
1.
L’Assemblea
Provinciale è convocata, in via ordinaria, una volta l’anno a cura del
Coordinatore e della Direzione Provinciale, tramite lettera.
2.
Ogni due
anni, con inizio dal 2002, l’Assemblea Provinciale ha valore di Congresso e si
riunisce per deliberare su:
3.
Elezione
del Coordinatore Provinciale.
4.
Elezione
della Direzione Provinciale (10 componenti se il
numero degli iscritti è superiore a 150 altrimenti qualsiasi numero pari
inferiore a 10).
5.
Elezione
del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori (se il numero degli
iscritti è superiore a 150 altrimenti non sono necessari e si fa riferimento al
Nazionale).
6.
Approvazione
di documenti programmatici.
7.
L’Assemblea
Provinciale riceve inoltre da parte del Tesoriere uscente adeguata informazione
sui bilanci consuntivo e preventivo.
8.
L’Assemblea
Provinciale o il Congresso Provinciale possono essere
convocati in via straordinaria – con le stesse modalità di quella ordinaria
– dal Coordinatore Provinciale oppure su richiesta di almeno il 50% + 1 dei
componenti la Direzione Provinciale o di almeno il 33% + 1 degli iscritti
complessivi della Gilda Provinciale.
Art.
4 – Il Coordinatore Provinciale.
1.
Il
Coordinatore Provinciale è eletto a scrutinio
segreto dall’Assemblea Provinciale. Nella scheda si deve indicare un solo
nome.
2.
I
candidati NON devono rivestire incarichi direttivi in altre associazioni
professionali o sindacali o in partiti politici o essere dirigenti o presidi
incaricati anche temporaneamente o collaboratori del preside.
Art.
5: Compiti e competenze del Coordinatore Provinciale.
1.
Il
Coordinatore Provinciale attua le delibere della Direzione Provinciale.
2.
E' il
garante del regolamento approvato dall'Assemblea Provinciale e ne cura
l'applicazione.
3.
E’
membro di diritto della Direzione Provinciale e dell’Assemblea Nazionale.
4.
Convoca
il Direttivo Provinciale, le assemblee dei Delegati e le assemblee degli
Iscritti.
5.
Cura i
rapporti con le altre Gilde Provinciali, Regionali e Nazionale.
6.
Coordina
le attività dell'associazione, come le assemblee, l'assistenza agli iscritti e
il contenzioso.
7.
E’ il
garante della riservatezza dei dati degli iscritti, che vengono
utilizzati per i soli fini statutari.
8.
Cura i
rapporti con la Direzione Nazionale, con le forze politiche, con le altre componenti
sindacali e con la stampa, nei limiti del mandato del direttivo e in
collaborazione con eventuali altri iscritti, anche esterni al direttivo,
designati dallo stesso.
9.
Predispone
tutti gli elementi utili per una corretta convocazione delle assemblee previste
in questo regolamento e per una trasparente, corretta e tempestiva informazione,
utilizzando tutti gli strumenti a disposizione, compresi quelli informatici.
10.
Provvede
all’approvvigionamento nella sede del materiale necessario alla sua operatività.
11.
Sceglie
in quale scuola attuare assemblee e, chi deve partecipare tra i dirigenti.
Art.
6 – La Direzione Provinciale.
1.
La
Direzione Provinciale è composta dal Coordinatore Provinciale (membro di
diritto) e da 14 componenti eletti a scrutinio
segreto dal Congresso Provinciale.
2.
Nella
scheda si possono indicare fino a 2/3 (con arrotondamento matematico) di
preferenze degli eligendi.
3.
I
candidati NON devono rivestire incarichi direttivi in altre associazioni
professionali o sindacali o in partiti politici o essere dirigenti o presidi
incaricati anche temporaneamente o collaboratori del preside.
4.
Se un
iscritto è eletto allo stesso tempo sia alla carica di Coordinatore Provinciale
che a quella di membro della Direzione Provinciale deve optare
per una delle due.
5.
In caso
di parità sarà considerato eletto il candidato più anziano.
6.
Eventuale
componente dimissionario è sostituito dal primo dei
non eletti o, in mancanza di altri eletti, si continua a lavorare con un numero
legale inferiore.
7.
Nella
prima riunione (anche subito dopo) il Congresso ordinario o straordinario, la
Direzione elegge al suo interno il Tesoriere
Provinciale.
8.
Nella
stessa riunione il Direttivo Provinciale nomina 2 Vice-Coordinatori Provinciali
uno per la zona sud, l'altro per la zona nord e il Segretario verbalizzante.
9.
Ogni
anno, entro le scadenze indicate dagli organismi
nazionali, la Direzione Provinciale approva i bilanci consuntivo e preventivo e
indica al Coordinatore Nazionale i nominativi per l’attribuzione di esoneri e
semiesoneri. Si intende che il diritto primario lo si
attribuisce (l’esonero o il semiesonero) al Coordinatore Provinciale. In caso
di più esoneri o semiesoneri, sarà la Direzione Provinciale a stabilire chi
deve andare.
10.
Le
delibere della Direzione Provinciale sono valide se è presente il 50% + 1 degli
aventi diritto e con maggioranza del 50% + 1 dei
presenti.
Art.
7: Compiti e competenze della Direzione Provinciale.
1.
Il
Direttivo Provinciale prepara le riunioni delle assemblee istituzionalmente
previste e ne redige l'ordine del giorno, promuove e progetta lo sviluppo
dell'associazione, attua le delibere assembleari in materia d’indirizzo
politico, contrattuale, economico, amministrativo.
2.
I componenti
della Direzione Provinciale sono vincolati alla riservatezza degli argomenti
trattati e degli atti deliberati.
3.
I componenti
sono tenuti, durante le riunioni del direttivo, ad un comportamento dignitoso e
consono all’Associazione a cui appartengono.
4.
Eventuali
intemperanze, intolleranze, violenze verbali a giudizio della maggioranza del
direttivo verranno sottoposte al collegio dei
Probiviri Provinciali e, successivamente, se necessario, come previsto dallo
Statuto Nazionale, al Collegio dei Probiviri Nazionali in via definitiva.
5.
Il
Direttivo mantiene, attraverso il Coordinatore e i componenti
designati, i rapporti con le altre organizzazioni sindacali, politiche, con la
stampa e con la struttura nazionale dell'Associazione.
6.
Predispone
tutti gli elementi per la partecipazione alle elezioni degli organismi
scolastici e organizza la relativa campagna elettorale.
7.
Individua
ed attribuisce altri incarichi individuali a carattere funzionale come, ad
esempio, quello di responsabile dell'ufficio stampa, di webmaster, di
responsabile delle attività sociali, di responsabile dei rapporti con il Centro
Studi Nazionale, di gestore dell'archivio giuridico-contrattuale, ecc..
8.
Questi
incarichi potranno essere affidati anche a componenti
esterni al Direttivo Provinciale, compresi i docenti in pensione iscritti alla
GILDA.
9.
Designa
Delegati per singoli rapporti con l'esterno, affida incarichi di responsabilità
settoriale e territoriale, affida compiti organizzativi e di cura del
contenzioso, regola, nel complesso, l'apertura della sede e gli oneri d'impegno
che ne derivano.
10.
Qualora
il Dirigente accumuli tre (3) assenze
ingiustificate (ad eccezione delle riunioni d’urgenza) decade dalla
carica ed è surrogato dal primo dei non eletti.
Art.
8: Compiti e competenze dei Vice-Coordinatori (responsabili organizzativi).
1.
I
Vice-Coordinatori Provinciali collaborano con il Coordinatore, lo sostituiscono in
caso di assenza per malattia, esami di maturità e
quant’altro possa costituire per il Coordinatore ostacolo temporaneo
all’espletamento dei suoi compiti.
2.
Organizzani,
sulla base delle delibere del Direttivo Provinciale, l'ufficio operativo della
sede GILDA in collaborazione con i colleghi che hanno avuto incarichi affidati
dal direttivo; a tale fine può organizzare riunioni tecniche per un migliore
svolgimento degli impegni.
Art.
9: Compiti e competenze del Tesoriere Provinciale.
1.
Il
Tesoriere Provinciale viene eletto dal Direttivo
Provinciale all'atto del suo insediamento.
2.
Cura i
rapporti con la Direzione Provinciale del Tesoro per attuare un controllo sul
versamento delle deleghe.
3.
Sulla
base degli indirizzi economici e amministrativi del Direttivo Provinciale,
redige il bilancio consuntivo e preventivo, in accordo con il Coordinatore
Provinciale.
4.
Tiene
aggiornate le entrate e uscite di
spesa deliberate del Direttivo Provinciale, effettuate
dal Coordinatore Provinciale e quelle che dovessero essere portate in
approvazione nell'Assemblea Provinciale.
5.
Redige,
in accordo con il Coordinatore Provinciale, almeno una volta ogni trimestre, al
massimo una volta al mese, la situazione di cassa e
informa il Direttivo Provinciale della situazione aggiornata di cassa e del
Conto Corrente Bancario.
6.
Custodisce
il registro delle entrate e delle uscite anche sotto forma di stampa prodotta da
Microsoft excell e la copia della relativa
documentazione.
7.
Cura,
dopo essere stato informato dal Coordinatore Provinciale, l’aggiornamento dei
rimborsi spese
a membri designati dal Direttivo nei limiti delle delibere dello stesso.
Art.
10 – I Delegati all’Assemblea Nazionale.
1.
Il
Coordinatore Provinciale è Delegato di diritto.
2.
Gli
altri Delegati all’Assemblea Nazionale sono nominati dalla Direzione
Provinciale.
1.
Qualora
la Gilda Provinciale acquistasse il diritto ad un
maggior numero di Delegati, la Direzione Provinciale ne nominerà altri in
proporzione alle deleghe acquisite.
2.
Per la
partecipazione all’Assemblea Nazionale ha diritto al rimborso spese a carico
della Gilda Nazionale il Coordinatore Provinciale.
3.
I
Delegati indicati dalla Direzione Provinciale, prima di ogni
Assemblea Nazionale, hanno diritto al rimborso spese se previsto dalla GILDA
Nazionale.
4.
La
Direzione Provinciale può deliberare ulteriori
rimborsi a carico del Bilancio Provinciale.
5.
Criterio
prioritario deve essere quello di favorire al massimo la partecipazione di tutti
i delegati disponibili.
6.
In ogni
caso, anche i delegati che non fruiscono di rimborsi possono partecipare a pieno
titolo ai lavori dell’Assemblea Nazionale.
7.
I
Delegati presenti all’Assemblea Nazionale rappresentano in
uguale misura gli iscritti della Provincia.
8.
Eventuali
deleghe residue dopo la divisione in parti uguali spettano
al Coordinatore Provinciale.
9.
Un
Delegato non presente all’Assemblea Nazionale ha diritto a delegarne un altro
ad esprimere il voto in sua vece.
Art.
11 – Il Consiglio Provinciale.
1.
Il
Consiglio Provinciale è un organo consultivo.
2.
Esprime
pareri e proposte sulla politica della Gilda a livello Provinciale, Regionale e
Nazionale.
3.
È
composto dai membri della Direzione Provinciale, dai Referenti
dell’associazione nominati dal Coordinatore Provinciale nelle scuole e da un
massimo di cinque colleghi scelti dal Coordinatore Provinciale tra coloro
che possono dare un utile contributo al dibattito.
4.
Il
Consiglio Provinciale è convocato dal Coordinatore almeno una volta in ogni
anno scolastico, di norma fra settembre e dicembre; può essere convocato anche
da 1 / 3 dei suoi membri o da 1 / 2 dei componenti la
Direzione Provinciale.
Art.
12 – Collegi dei Probiviri e dei
Revisori dei Conti.
1.
Per i
Collegi del Probiviri e dei Revisori dei Conti si
rimanda agli articoli 10 e 11 dello Statuto della GILDA e all’articolo 8 del
Regolamento di attuazione dello statuto della GILDA se il numero degli iscritti
è inferiore a 150 o in caso di eletti in numero inferiore a tre.
2.
Questi
Collegi devono operare sempre con tre componenti
effettivi o tre tra effettivi e supplenti.
3.
Nella
scheda degli eligendi si possono indicare fino a due preferenze su tre per gli
effettivi e una preferenza su due per i supplenti.
4.
I
candidati NON devono rivestire incarichi direttivi in altre associazioni
professionali o sindacali o in partiti politici o essere dirigenti o presidi
incaricati anche temporaneamente o collaboratori del preside.
Art.
13 – Revisione del Regolamento.
1.
Il
Regolamento potrà essere sottoposto a verifica
dall’assemblea degli Iscritti ogni qualvolta se ne ravveda la necessità,
sempre in ossequio alle indicazioni dello Statuto Nazionale.
2.
Il
Regolamento degli organismi statutari può essere modificato a maggioranza
qualificata (2/3 dei votanti).
3.
L’argomento
deve essere inserito nell’ordine del giorno e comunicato agli iscritti con la
lettera di convocazione.
APPROVATO
DAL CONGRESSO PROVINCIALE DI MESSINA
MERCOLEDI’
03 MAGGIO 2006.